Con l’ordinanza n. 15691 dell’11 giugno 2019 la Suprema Corte nel ribadire che la redazione dell’inventario dei beni ereditari appartiene ai procedimenti di volontaria giurisdizione, precisa che in mancanza di posizioni o interessi contrapposti non è possibile imputare le spese processuali ad una delle parti e pertanto chiarisce che non è possibile sottrarsi al pagamento del tecnico incaricato dal cancelliere per un accertamento o per la stima di determinati beni ereditari, una volta che l’incarico sia stato confermato e sia stato eseguito e ciò anche quando se ne è contestata la nomina perché non si riteneva necessaria la stima o perché si riteneva errata la metodologia.