Lo scioglimento della comunione, sia essa ordinaria o ereditaria, deve considerarsi atto tra vivi, per cui è prevista la nullità in mancanza di prova della licenza o della concessione a edificare o concessione rilasciata in sanatoria. Nella sentenza n. 25021 del 7 ottobre 2019, la Suprema Corte ha espressamente ribadito il diritto di ciascun coerede ai sensi dell’art.713 comma 1 cod. civ. “Allorquando tra i beni costituenti l’asse ereditario vi siano edifici abusivi, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”.
Il testo della sentenza al link: https://wp.me/aaSZBW-6F