Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35385 del 18 dicembre 2023, facendosi interpreti dei mutati modelli familiari, hanno stabilito che, ai fini dell’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile, va tenuto in conto anche il periodo di convivenza prematrimoniale della coppia, se questa aveva i caratteri di stabilità e continuità e si fondava su un progetto di vita comune.

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L’assegno divorzile ha una natura non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, in quanto mira a riequilibrare le condizioni economiche dei coniugi dopo la fine del matrimonio.

La sentenza si basa su una lettura evolutiva delle norme sul divorzio, adeguata ai mutamenti sociali e alle nuove forme di unione tra le persone. La convivenza, infatti, è sempre più diffusa nella nostra società e non può essere ignorata dal diritto.

Per determinare l’assegno, il giudice deve valutare il contributo fornito da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, nonché le eventuali rinunce o sacrifici alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole.

La Suprema Corte a Sezioni Unite partendo dalla definizione di convivenza di fatto fornitaci dall’art.36 della Legge n.76 del 2016, è giunta  ad affermare che nel decidere sulla domanda di assegno divorzile deve essere tenuto in conto anche il periodo di convivenza prematrimoniale se caratterizzato dalla stabilità del legame affettivo, dalla durata nel tempo, dalla condivisione delle scelte riguardanti l’organizzazione della vita familiare e il riparto dei rispettivi ruoli.

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In definitiva quando il matrimonio ha costituito la prosecuzione di un progetto di vita comune iniziato e portato avanti con una convivenza prematrimoniale stabile e duratura con conseguente assunzione di reciproci doveri di assistenza morale e materiale, tale periodo di convivenza deve essere computato ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.

Spetterà al coniuge economicamente più debole, la corretta allegazione e la prova rigorosa dei fatti a fondamento della domanda di attribuzione dell’assegno divorzile che tenga conto del periodo di convivenza prematrimoniale.

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